Filosofia

Statuto

Statuto "The Greenstone"

Art. 1 - Denominazione

È costituita "The Greenstone - Associazione Escursionistica Peloritana" retta dal presente statuto e dalle vigenti norme in materia.

Art. 2 - Sede

L'associazione ha sede legale in Messina. Essa potrà aprire dipendenze tecniche od organizzative al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali. Art. 3 - Durata La durata della associazione è illimitata.

Art. 4 - Anno Sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano l'1 Gennaio e terminano il 31 Dicembre di ciascuno anno.

Art. 5 - Scopo

L'associazione è apartitica, aconfessionale, non ha finalità di lucro, opera su base di totale volontariato e pertanto non potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la propria vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'associazione ha per scopo la promozione, lo sviluppo e la diffusione di attività sportive, culturali e ricreative atte alla formazione psicofisica, morale, culturale e di promozione sociale dei soci, iscritti o partecipanti. A tal fine essa potrà gestire impianti, organizzare manifestazioni, agonistiche e non, corsi di formazione, convegni ed ogni altra iniziativa utile alla propaganda ed alla diffusione delle attività sociali. Tali attività potranno essere effettuate anche previo pagamento di specifici corrispettivi da parte dei propri soci, iscritti o partecipanti, da parte di altre associazioni facenti parte di enti od organizzazioni, locali, nazionali, internazionali cui aderisce l'associazione stessa, e da parte dei rispettivi associati, iscritti o partecipanti e da parte dei tesserati dalle rispettive organizzazioni. L'associazione potrà partecipare quale socio od affiliato ad altri enti e/o associazioni aventi scopi analoghi nonchè partecipare ad enti con scopi sociali ed umanitari, in particolare per la promozione e tutela dell'ambiente, per la protezione civile e le attività di volontariato.

Art. 6 - Soci

La disciplina associativa è improntata all'uniformità del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Possono essere soci dell'associazione cittadini italiani e non, associazioni ed enti, pubblici e privati, nazionali ed internazionali, aventi attività, scopi e finalità non in contrasto con quelle definite dal presente statuto. L'associazione è composta da Soci Fondatori ed Effettivi. Sono Fondatori i firmatari dell'atto costitutivo dell'associazione. Tale titolo è puramente onorifico e non comporta alcun privilegio ai fini associativi. Sono Effettivi tutti coloro i quali svolgono attività all'interno dell'associazione, tramite tesseramento con la stessa. Tutti i Soci maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa o sociale annuale, in Assemblea godono dell'elettorato attivo e passivo per la libera elezione degli organi amministrativi e la nomina di quelli direttivi, del diritto di voto su tutti i punti posti all'O.d.G., ed in particolare per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, nonchè per l'approvazione dei bilanci consuntivi. Nessun Socio potrà assumere iniziative o prendere posizioni ufficiali pubbliche in nome e per conto dell'associazione, se non autorizzato dagli organi competenti (Presidente ed Assemblea).

Art. 7 - Domanda di Ammissione

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno, dopo aver preso visione dello statuto, presentare domanda per iscritto al Consiglio Direttivo e versare la quota associativa; detta domanda deve essere controfirmata da un socio garante al corrente con le quote sociali. Se minorenne, la domanda dovrà essere firmata anche dall'esercente la potestà parentale. L'ammissione diviene effettiva dopo l'accettazione unanime del Consiglio Direttivo che dovrà, comunque, riunirsi prima della convocazione della successiva assemblea. In caso di mancata unanimità è facoltà del Presidente procedere ad una ammissione con riserva, da sciogliere entro tre mesi, non reiterabile. Qualora non si dovesse raggiungere nuovamente l'unanimità di pareri, il Consiglio Direttivo procederà con votazione a maggioranza semplice, verbalizzando e portando a conoscenza dell'Assemblea le decisioni motivate dei singoli componenti. Tutti gli atti compiuti tra l'associazione e l'associato, nel periodo compreso tra la presentazione della domanda e la deliberazione del Consiglio Direttivo, conservano per intero la loro efficacia.

Art. 8 - Diritti e Doveri dei Soci

La qualifica di socio dà diritto a partecipare alle iniziative promosse o condivise dall'associazione, ad usufruire di un uso regolamentato delle sedi e dei beni sociali e di eventuali convenzioni stipulate. I Soci hanno il dovere di difendere in ogni campo il buon nome dell'associazione e di osservare le norme del presente statuto, le regole dettate dagli Enti e dalle Associazioni a cui l'associazione aderisce, nonchè le vigenti norme in materia di tutela sanitaria dell'attività sportiva. I versamenti, a qualunque titolo effettuati, non sono rivalutabili nè ripetibili, ed anche in caso di scioglimento dell'associazione o di decesso dell'associato, o di un suo recesso od esclusione, non può, quindi, farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato; essi, inoltre, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, nè per atto tra vivi nè a causa di morte.

Art. 9 - Esclusione o Recesso dei Soci

L'esclusione dei Soci potrà avvenire per radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo e ratificata dalla successiva assemblea, pronunciata contro chi dovesse tenere una condotta che offenda i principi di questo statuto e che crei ostacolo alla buona esistenza della associazione ed alla serena convivenza dei Soci all'interno di essa. Il recesso può avvenire, esplicitamente, per dimissioni, o, tacitamente, per morosità di almeno due quote sociali annuali; nel caso di recesso tacito per morosità, il Socio potrà ripresentare domanda di ammissione. In ogni caso il Socio non potrà chiedere rimborsi sulle somme versate, nè avere alcun diritto sul patrimonio dell'associazione. Al momento del recesso o dell'esclusione il Socio è tenuto alla restituzione della tessera associativa.

Art. 10 - Patrimonio

Il patrimonio, o fondo comune, è costituito dai beni mobili ed immobili a qualunque titolo pervenuti all'associazione, acquistati, apportati dai Soci, ricevuti con lasciti, donazioni od eredità, dai valori di cui abbia piena disponibilità nonchè dai mezzi finanziari che pervengono all'associazione in conseguenza della sua attività, vale a dire dalle quote associative versate dai nuovi Soci, dalle quote sociali annuali dei Soci che intendono mantenere la loro qualifica, dai contributi di enti e/o associazioni, dalle elargizioni spontanee di soci o terzi in genere, da raccolte pubbliche occasionali e dagli eventuali corrispettivi delle varie attività sportive, culturali, ricreative, organizzate dall'associazione. Tutti i beni, mobili ed immobili devono essere inventariati e l'inventario aggiornato annualmente dal Segretario. In caso di scioglimento, per qualsivoglia motivo,della stessa, il patrimonio dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalitàanaloghe od ai fini di pubblica utilità, sentiti gli organi di controllo eventualmente a tal fine istituiti, salvo diversa destinazione prevista dalla legge.

Art. 11 - Rendiconto

Il rendiconto annuale, o bilancio consuntivo, sarà redatto ed approvato nei modi previsti dalla legge e dal presente statuto, entro il 30 Aprile dell'esercizio successivo a quello cui si riferisce e dovrà essere depositato presso la sede sociale nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la sua approvazione, affinchè i Soci possano prenderne visione.

Art. 12 - Organi Sociali

Gli organi sociali sono:

  • Assemblea generale dei Soci
  • Consiglio Direttivo
  • Presidente
  • Collegio dei Probiviri

Art. 13 - Assemblea

L'Assemblea generale dei Soci è l'organo sovrano dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Art. 14 - Diritti di Partecipazione

Possono partecipare di diritto alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i Soci, fondatori ed effettivi, maggiorenni ed in regola con i versamenti delle quote sociali. Per aver diritto ad esprimere il voto, nonchè per essere eletto negli organi statutari, il Socio dovrà essere tale da almeno dodici mesi. Ciascun socio potrà ricevere non più di una delega da parte di un altro impossibilitato ad intervenire personalmente. Per tutte le votazioni vale quanto stabilito dall'art.2532 del Codice Civile.

Art. 15 - Convocazione

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno e tale convocazione deve essere comunicata ai Soci tramite raccomandata postale inviata almeno 15 giorni prima della data stabilita, ovvero con qualsiasi altro mezzo che permetta di documentare l'avvenuta comunicazione almeno 5 giorni prima. La convocazione deve contenere il luogo, la data, l'orario, in prima e seconda convocazione, nonchè l'O.d.G. dell'Assemblea. La convocazione di quella ordinaria, di norma, avviene mediante deliberazione del Consiglio Direttivo, nonchè su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei Soci con diritto di voto. In quest'ultima ipotesi l'Assemblea dovrà svolgersi entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta.

Art. 16 - Validità Assembleare

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci con diritto di voto; trascorsa almeno un'ora dalla prima convocazione, essa è regolarmente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza minima della metà più uno dei soci presenti. L'Assemblea straordinaria, quando non diversamente previsto nel presente statuto, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci con diritto di voto; trascorsa almeno un'ora dalla prima convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita, in seconda convocazione, con qualunque numero di soci presenti. Le deliberazioni, quando non diversamente previsto nel presente statuto, sono assunte con la maggioranza semplice dei soci presenti, eccezion fatta per la modifica dello statuto e dell'atto costitutivo, per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, per cui occorre la maggioranza dei 3/4 degli associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua rinuncia, da altro socio designato dai presenti con diritto di voto. Il voto avviene normalmente per alzata di mano, mentre avviene a scrutinio segreto per l'elezione degli organi statutari; in questo caso il Presidente può disporre la formazione dei seggi elettorali scegliendo gli scrutatori tra i soci presenti. In caso di parità di consensi si procederà al ballottaggio.

Art. 17 - Compiti dell'Assemblea

Compiti dell'Assemblea ordinaria, da tenere normalmente entro il 30 Aprile di ciascun anno, sono:

  1. discutere ed approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente;
  2. deliberare sulla destinazione degli eventuali utili di gestione, di fondi, riserve o capitale, conformemente a quanto consentito dalla legge e dal presente statuto, e, in ogni caso, in diretta attuazione degli scopi istituzionali;
  3. discutere ed approvare il bilancio preventivo dell'anno in corso esprimendo l'indirizzo programmatico da dare all'attività futura;

determinare il numero dei componenti il Consiglio Direttivo e procedere triennalmente alla loro elezione, con votazione segreta nella quale ciascun votante potrà esprimere un numero di preferenze pari al numero di componenti eleggendi;

  1. ratificare la radiazione dei soci come previsto all'Art. 9 del presente statuto;
  2. deliberare su quant'altro sottoposto alla sua approvazione.

Sono compiti dell'Assemblea straordinaria:

  1. approvare lo statuto e le sue eventuali modifiche;
  2. deliberare sullo scioglimento dell'associazione conformemente a quanto disposto dall'Art. 27 del presente statuto;
  3. eleggere il Consiglio Direttivo qualora esso decada a seguito della perdita di un numero di consiglieri pari o superiore ad 1/3 dei suoi componenti;
  4. deliberare su quant'altro sottoposto alla sua approvazione.

Di ciascuna Assemblea, ordinaria e non, deve essere redatto verbale su apposito registro delle Assemblee dei Soci da tenere anche a fogli mobili, debitamente numerato e bollato con il timbro sociale in ogni sua pagina e riportante sull'ultima pagina il numero di pagine di cui è composto nonchè la data e la firma del Presidente. Detto verbale, controfirmato dal Segretario verbalizzante, viene conservato agli atti dell'associazione ed ogni Socio può prenderne visione.

Art. 18 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti, da tre a sette, vengono eletti dall'Assemblea e sono rieleggibili. Al proprio interno il C.D. nomina il Presidente dell'associazione, che lo presiede, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere, ed inoltre potrà assegnare altri incarichi stabilendone le funzioni. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri ed esse verranno adottate con la maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede i lavori. I componenti del C.D. sono responsabili verso l'associazione secondo le norme del mandato di cui all'Art. 8 del Codice Civile. Tutti gli incarichi sociali assegnati ai consiglieri si intendono a titolo gratuito ed onorifico. In relazione a specifici incarichi conferiti a taluni membri del Consiglio dal Consiglio stesso, potranno essere rimborsate le spese vive sostenute durante l'espletamento della mansione, volontariamente e gratuitamente assolta.

Art. 19 - Dimissioni dei Consiglieri e Decadenza del Consiglio Direttivo

Le dimissioni dei Consiglieri devono avvenire per iscritto e diverranno effettive dopo la ratifica delle stesse da parte del C.D.. Qualora, per dimissioni od altre cause, dovesse mancare un numero di Consiglieri inferiore ad 1/3 dei suoi componenti, il C.D. sarà reintegrato, tramite elezioni, in occasione dello svolgimento della prima Assemblea ordinaria immediatamente successiva. In caso di perdita di un numero di Consiglieri pari o superiore ad 1/3 dei suoi componenti, il C.D. dovrà considerarsi decaduto, ma resterà in carica solo per lo svolgimento dell'ordinaria amministrazione e per convocare l'Assemblea straordinaria, da tenersi entro 30 giorni dalla decadenza, nell'O.d.G. della quale verrà inserita l'elezione del nuovo C.D., che resterà in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio decaduto. Il Consigliere che non partecipi a tre riunioni consecutive del Consiglio, senza giustificato motivo di legittimo impedimento, verrà dichiarato decaduto dall'incarico.

Art. 20 - Convocazione del Consiglio Direttivo

Il C.D. si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo stabilisca, o lo richieda almeno 1/3 dei componenti, senza formalità, con un preavviso di almeno 48 ore comprendente l'O.d.G.. In presenza della totalità dei Consiglieri che lo compongono il Consiglio è comunque valido. Sull'apposito libro delle sedute del C.D., da tenere anche a fogli mobili, numerato, bollato col timbro sociale in ogni sua pagina, dovrà essere redatto verbale di ogni riunione; sull'ultima pagina il Presidente, indicando il numero di pagine complessivo, apporrà la data e la propria firma.

Art. 21 - Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del C.D.:

  1. eleggere nel suo ambito il Presidente dell'associazione, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere;
  2. deliberare in merito alle domande di ammissione a socio;
  3. curare l'amministrazione del patrimonio sociale, con esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'Assemblea dal presente statuto, con lo scopo di raggiungere un equilibrio finanziario ed economico di lungo periodo;
  4. approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo prima che vengano presentati all'Assemblea;
  5. stabilire le date delle Assemblee ordinarie dei Soci da indire almeno una volta l'anno e convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai Soci;
  6. determinare l'importo delle quote associative, delle quote sociali annue e fissarne le modalità di pagamento;
  7. determinare l'importo dei corrispettivi per le diverse iniziative realizzate dall'associazione per il raggiungimento degli scopi sociali e fissarne le modalità di pagamento;
  8. approvare il modulo di richiesta di ammissione a Socio effettivo;
  9. promuovere la realizzazione di attività sportive, culturali e ricreative secondo l'indirizzo dato dall'Assemblea;
  10. assumere tutte le deliberazioni inerenti la gestione dei collaboratori, sia dipendenti che non, provvedendo in particolare alla scelta di consulenti ed istruttori;
  11. adottare tutti gli eventuali provvedimenti disciplinari che si dovessero rendere necessari a carico dei Soci, previo parere motivato vincolante del Collegio dei Probiviri;
  12. aprire dipendenze tecniche od organizzative quali uffici, sezioni, sedi secondarie, punti tappa, punti informazione ed impianti sportivi in genere, anche al di fuori del territorio nazionale e nominarne i responsabili ed i regolamenti d'esercizio;
  13. attuare le finalità previste dallo statuto.

Art. 22 - Il Presidente

Egli è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno, rappresenta l'associazione nei confronti di terzi e, in giudizio, ne cura l'amministrazione con la collaborazione dei consiglieri, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, ha facoltà di invito alle riunioni nei confronti di persone non facenti parte del Consiglio stesso. Al Presidente è riservata la firma dei documenti relativi a contratti, bancari e non, convenzioni, petizioni e qualunque documento ufficiale dell'associazione. Nessuna operazione finanziaria potrà essere effettuata senza la firma del Presidente in carica, a meno di formale delega. Inoltre egli è responsabile della corretta tenuta del Libro Soci, anche se può delegare ad altro consigliere la pratica redazionale di tale libro. In caso di estrema e comprovata necessità il Presidente può decidere anche senza convocare il Consiglio Direttivo, al quale dovrà riferire per ricevere ampio discarico sull'operato, nella prima riunione successiva.

Art. 23 - Il Vicepresidente

Egli sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato e collabora con lui nel coordinamento di tutte le attività dell'associazione.

Art. 24 - Il Segretario

Egli cura la buona tenuta degli atti, registri e quant'altro concerne la documentazione di archivio, provvede, inoltre, agli adempimenti formali di segreteria e redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo. Di sua competenza, inoltre, è redigere ed aggiornare annualmente l'inventario dei beni patrimoniali dell'associazione.

Art. 25 - Il Tesoriere

Egli cura la tenuta dei documenti e libri contabili e predispone, in accordo col Presidente, il bilancio preventivo ed il rendiconto annuale. Art. 26 - Il Collegio dei Probiviri È costituito da 3 membri eletti dall'Assemblea in coincidenza con l'elezione del C.D.. Il Proboviro che per due volte consecutive dovesse assentarsi ingiustificatamente dalle riunioni decade dalla sua carica e, senza alcun'altra formalità, viene sostituito dal primo dei non eletti, con delibera del Collegio stesso. Il Collegio dirime le controversie fra i Soci e propone al C.D. i provvedimenti disciplinari da adottare.

Art. 27 - Incompatibilità ed Esclusioni

Non possono ricoprire cariche sociali:

  • coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso;
  • coloro che, avendo rapporti di lavoro dipendente, professionale o coordinato e continuativo con l'associazione, non vi abbiano espressamente rinunciato prima della candidatura alla carica;
  • coloro i quali ricoprano incarichi in associazioni massoniche, sette politiche-religiose od in associazioni che si ispirino a tendenze separatistiche od indipendentistiche dallo Stato italiano.

Art. 28 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione potrà essere deliberato solo dall'Assemblea straordinaria e solo se l'argomento è posto all'ordine del giorno. Per la validità dell'Assemblea è richiesta la presenza di almeno i 3/4 dei Soci con diritto di voto, mentre per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole dei 2/3 dei Soci con diritto di voto presenti. La richiesta di Assemblea straordinaria da parte dei Soci, avente per oggetto lo scioglimento dell'associazione, deve essere presentata da almeno i 3/4 dei soci con diritto di voto. Le eventuali attività, le attrezzature, i beni mobili ed immobili e quant'altro di proprietà dell'associazione, risultanti al momento dello scioglimento, saranno devoluti così com previsto all'Art. 10 di questo statuto. La stessa Assemblea che ha deliberato lo scioglimento, nomina un liquidatore per la liquidazione del patrimonio sociale.

Art. 29 - Regolamento

Le norme di attuazione del presente Statuto verranno redatte con apposito regolamento.

Art. 30 - Modifiche dello Statuto

Eventuali modifiche del presente Statuto potranno essere deliberate solo dall'Assemblea straordinaria e solo se poste all'O.d.G.. Per la validità dell'Assemblea e delle deliberazioni è sufficiente la maggioranza prevista all'Art. 16. Art. 31 - Norma Finale Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle norme del codice in materia di associazioni.

i nostri
Sponsor
Rivolgiamo un ringraziamento particolare a tutti i ns. sponsors.